Statuto della Società Storica
[Approvato dall'Assemblea del 20 maggio 1920]

I – È istituita una Società promotrice di studi storici relativi alla città di Novara, e ai territorì la cui storia, indipendentemente da circoscrizioni amministrative, s'intrecci in qualche modo con quella della Città stessa.
II – Scopi della Società.
Scopi della Società sono:
a) illustrare le memorie storiche e artistiche della Provincia mediante pubblicazioni periodiche e speciali;
b) contribuire alla conoscenza, sorveglianza e conservazione delle memorie e delle cose d'arte locali;
c) amministrare e aumentare i fondi raccolti per la costituzione del Premio Morandi e provvedere alla nomina della Commissione per l'assegnazione del Premio stesso secondo le norme stabilite dal relativo regolamento.
III - Pubblicazioni
Pubblicazione periodica della S.S.N. è il Bollettino Storico per la Provincia di Novara, fondato da G.B. Morandi, che raccoglierà gli atti della Società e la produzione scientifica interessante la storia novarese.
IV - Pubblicazioni speciale
Le pubblicazioni speciali saranno, caso per caso, deliberate dal Consiglio Direttivo.
V - Soci
I Soci ordinari sono tenuti al pagamento annuo di L. 15 con l'obbligo sociale di 3 anni; qualora il socio intendesse recedere dalla Società, ne darà il preavviso alla Presidenza entro il mese di ottobre dell'ultimo anno del triennio.
I soci hanno diritto a ricevere gratuitamente il Bollettino Storico e ad uno sconto sulle pubblicazioni della Società.
Chi avrà acquistato benemerenze speciali verso la Società sarà acclamato socio benemerito.
La proposta per l'ammissione di un nuovo socio deve essere fatta per iscritto al Consiglio Direttivo e portar la firma di due soci.
VI - Cariche Sociali
Il Consiglio Direttivo della Società è costituito da un Presidente, da un vice-presidente, da un segretario; da un cassiere, dal direttore del Bollettino Storico e da otto consiglieri; i quali durano in carica un triennio e sacanno rieleggibili.
VII - La Presidenza.
Il Presidente rappresenta la Società, firma gli atti d'ufficio e di corrispondenza, prende i provvedimenti urgenti, che ritiene necessari, riferendone poi al Consiglio Direttivo.
VIII - Segretario.
Il Segretario assiste il Presidente, compila i verbali, attende alla corrispondenza d'ufficio.
IX - Tesoriere.
Il Tesoriere cura la riscossione delle quote sociali, firma le quietanze, tiene i registri d'amministrazione.
I fondi sociali sono a cura del Tesoriere depositati presso quello fra gli Istituti di credito della Città che sarà scelto dal Consiglio Direttivo e il ritiro delle somme occorrenti verrà fatto su assegni firmati dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.
X - Assemblea.
L'Assemblea generale dei soci si raduna una volta all'anno nella primavera, ma potrà essere convocata altre volte, quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno.
XI - Le adunanze sono valide con qualsiasi numero di soci presenti mezz'ora dopo quella fissata. Le deliberazioni obbligano tutti i soci. Nelle adunanze e nelle votazioni ciascun socio, se munito di delega scritta, potrà rappresentare un socio assente, ma non più di uno.
XII - L'Assemblea delibera sull'andamento della Società, discute ed approva i conti annuali, elegge i membri del Consiglio Direttivo, delibera sull'eventuale passaggio in caso di liquidazione della Società e sulla destinazione dei fondi residui.
(Approvato nell'Assemblea generale dei Soci del 20 maggio 1920).