Statuto della Società Storica
[Approvato dall'Assemblea del 19 ottobre 1972]

TITOLO I: Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1 – È istituita in Novara una Società promotrice di studi storici relativi alla Città di Novara e al territorio, la cui storia, indipendentemente da circoscrizioni amministrative, si intrecci in qualche modo con quella della Città stessa.
Art. 2 – La durata della Società è illimitata.
Art. 3 – Scopi della Società:
a) illustrare le memorie storiche ed artistiche della Provincia mediante pubblicazioni periodiche e speciali;
b) contribuire alla conoscenza, sorveglianza e conservazione delle memorie e delle cose d’arte locali;
c) essere un centro coordinatore e propulsore di ogni iniziativa che tende a mettere a contatto tutti gli studiosi di storia locale, per un reciproco scambio di informazioni e di aiuti nelle ricerche.
Art. 4 – La pubblicazione periodica della Società à il “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, fondato da G.B. Morandi, che raccoglier gli atti della Società e la produzione scientifica interessante la storia novarese.
Altre pubblicazioni speciali saranno, caso per caso, deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II: Soci

Art. 5 – I Soci sono di due categorie: benemeriti e ordinari e sono tenuti al pagamento di una quota annua, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. I Soci vitalizi iscritti, alla data dell’approvazione del presente Statuto, mantengono la qualifica acquisita.
I Soci hanno diritto di ricevere gratuitamente il “Bollettino Storico” e le altre pubblicazioni speciali. Altre copie delle pubblicazioni potranno essere ottenute col pagamento del prezzo stabilito.
Per l’ammissione a Socio è richiesta la presentazione da parte di un Socio già iscritto.
Le persone che avranno acquistato benemerenze speciali verso la Società potranno essere acclamate Socio onorario per deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III: Degli Organi Sociali

Art. 6 – Gli organi della Società sono:
1) L’assemblea dei Soci
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 7 – L’Assemblea generale dei Soci si raduna una volta all’anno, ma potrà essere convocata altre volte quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Le adunanze sono valide con qualsiasi numero di Soci presenti mezz’ora dopo quella fissata. Le deliberazioni obbligano tutti i Soci. Nelle adunanze e nelle votazioni ciascun Socio, se munito di delega scritta, potrà rappresentare un Socio assente, ma non più d’uno.
L’Assemblea esamina l’andamento della Società e prende le opportune deliberazioni onde garantire l’attuazione dei fini della Società stessa, discute e delibera sui conti annuali, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo della Società è costituito da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore ad undici i quali durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo nominerà nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.
Ad uno dei Consiglieri verrà conferito l’incarico di Direttore del "Bollettino Storico" e delle pubblicazioni straordinarie.
Al Consiglio Direttivo sono devolute le deliberazioni di ordinaria amministrazione.
Art. 9 - Il Presidente rappresenta la Società, firma, gli atti d’ufficio e la corrispondenza, prende i provvedimenti urgenti che ritiene necessari, riferendone poi al Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza.
Art. 10 - Il Segretario-Tesoriere assiste il Presidente, compila i verbali, attende alla corrispondenza d’ufficio, cura la riscossione delle quote sociali, firma le quietanze, tiene i registri di amministrazione.
I fondi sociali sono, a cura del Tesoriere, depositati presso quello fra gli istituti di credito della Città che sarà scelto dal Consiglio Direttivo, e il ritiro delle somme occorrenti verrà fatto su assegni firmati dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente e dal Tesoriere.
Art. 11 - L’assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti che è composto da due membri effettivi e dura in carica tre anni.

TITOLO IV: Dei mezzi finanziari e dell’amministrazione

Art. 12 - La Società provvede al raggiungimento dei suoi fini:
 a) con le quote di associazione dei Soci.
 b) con le donazioni, oblazioni, contributi di Enti Pubblici e privati.
Art. 13 - L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14 - Ogni anno dovr essere compilato, a cura del Consiglio Direttivo, e sottoposto all’Assemblea ordinaria, con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio patrimoniale e il rendiconto delle entrate e delle spese.

TITOLO V: Dello scioglimento della Società

Art. 15 – Lo scioglimento della Società può essere deliberato soltanto da un’assemblea straordinaria, appositamente convocata per discutere questo solo problema. La conseguente devoluzione del patrimonio sociale, in ogni caso dovrà essere destinata a un Ente affine, avente scopo di studio o di ricerca nel campo culturale.
La proposta di scioglimento deve ottenere l’approvazione di oltre la metà del totale dei voti spettanti ai Soci.

Il Segretario Tesoriere [Rag. A. Franchini]
Il Presidente [Cav. d. Lav. G. Maggia]