La Società Storica
La Società Storica Novarese può idealmente dirsi riconducibile al progetto di un museo archeologico prospettato da Gaetano Morbio e subito concretatosi nella costituzione della commissione esecutiva che nel 1813 varò la Società Archeologica per il Museo Patrio Novarese. Questa durò dal 21 novembre 1874 sino al 20 luglio 1890. Finirono in dono al Comune i reperti e gli oggetti da lei collezionati, con annesso archivio storico, posto sotto la direzione di Giovanni Battista Morandi. Attorno a lui un cenacolo di amici studiosi, che - caduto il Morandi sul fronte di guerra nel novembre 1915 - si costituì in comitato il 19 gennaio 1919, onde fondare una società libera ed indipendente da qualsiasi partito a lui intitolata, con finalità statutaria di incoraggiare e favorire la tutela ed il culto delle memorie storiche locali. Il neo sodalizio, costituitosi per cooptazione ed approvato ufficialmente il 20 maggio 1920, si denominò Società Storica Novarese ed assunse quale proprio organo d'informazione il "Bollettino Storico per la Provincia di Novara", edito su iniziativa del Morandi dal 1907: unico nel suo genere entro il vasto territorio provinciale (Biellese, Vercellese e Novarese), che con periodicità mai interrotta - neppure dalle asperità economiche del periodo bellico 1914-18 - divenne punto di riferimento per valenti studiosi e ricercatori di storia locale.
Su inderogabile disposizione del Ministero dell'Educazione nazionale il 7 maggio 1935, sciolto il Consiglio direttivo, la Società Storica perse la propria autonomia passando alle dipendenze della Regia Deputazione di Storia Patria. Rispettivamente il Bollettino prese la dicitura - imposta dal ministro De Vecchi - di "Bollettino della Sezione Novarese" di detta deputazione: dicitura che comunque gli valse di evitare la soppressione stabilita dal Ministero della Stampa e della Propaganda onde ridurre l'importazione di carta da giornali. Giovarono anche le benemerenze acquisite dalla ex Società Storica che seppe negli anni promuovere restauri (citiamo) del Broletto, di S.Maria d'Ingalardo, della Madonna del latte di Gionzana, di S.Maria delle Grazie; oltre a dissuadere dall'abbattimento di S.Giovanni Decollato, dei due edifici daziari della Barriera Albertina, del Castello Visconteo; nonché aver favorito la donazione alla Municipalità da parte del proprio socio Alfredo Giannoni della quadreria di sua proprietà; oltre a ripristinare memoria ed onoranze a personalità quali i generali Perrone e Passalacqua, l'ing. Cavalli, l'etnologo Boggiani, l'esploratore Ferrandi, l'inventore Ravizza; e aver ridato lustro a Pier Lombardo. Fiore all'occhiello il "XXV Congresso storico subalpino" aperto nel settembre 1937 alla presenza del Principe di Piemonte. Cessate le ostilità, il 28 giugno 1946 in assemblea generale, da lui convocata quale commissario della R. Deputazione per la sezione di Novara, monS.Lino Cassani propugnava il ripristino della originaria Società Storica Novarese, corredata dal proprio Bollettino (forzatamente sospeso negli anni '43-'45). Entrambi da quella data operano a tutt'oggi.
Attualmente la Società storica novarese cura soprattutto la pubblicazione semestrale del Bollettino, in cui trovano ospitalità elaborati di soci e non soci, studi di storia locale, segnalazioni di ambito storico, purché attinenti e riconducibili a temi di garantita autenticità, dall'archeologia all'arte.
Particolare attenzione è rivolta alle tesi di laurea, alle quali, debitamente sfrondate da esuberanze scolastiche, vengono offerti spazio e dignità.
Statuto della Società Storica
TITOLO I: Costituzione – Sede – Durata – Scopi
Art. 1 – E’ istituita in Novara una Società promotrice di studi storici relativi alla Città di Novara e al territorio, la cui storia, indipendentemente da circoscrizioni amministrative, si intrecci in qualche modo con quella della Città stessa.
Art. 2 – La durata della Società è illimitata.
Art. 3 – Scopi della Società:
a) illustrare le memorie storiche ed artistiche della Provincia mediante pubblicazioni periodiche e speciali;
b) contribuire alla conoscenza, sorveglianza e conservazione delle memorie e delle cose d’arte locali;
c) essere un centro coordinatore e propulsore di ogni iniziativa che tende a mettere a contatto tutti gli studiosi di storia locale, per un reciproco scambio di informazioni e di aiuti nelle ricerche.
Art. 4 – La pubblicazione periodica della Società è il “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, fondato da G.B. Morandi, che raccoglierà gli atti della Società e la produzione scientifica interessante la storia novarese.
Altre pubblicazioni speciali saranno, caso per caso, deliberate dal Consiglio Direttivo.
TITOLO II: Soci
Art. 5 – I Soci sono di due categorie: benemeriti e ordinari e sono tenuti al pagamento di una quota annua, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. I Soci vitalizi iscritti, alla data dell’approvazione del presente Statuto, mantengono la qualifica acquisita.
I Soci hanno diritto di ricevere gratuitamente il “Bollettino Storico” e le altre pubblicazioni speciali. Altre copie delle pubblicazioni potranno essere ottenute col pagamento del prezzo stabilito.
Per l’ammissione a Socio è richiesta la presentazione da parte di un Socio già iscritto.
Le persone che avranno acquistato benemerenze speciali verso la Società potranno essere acclamate Socio onorario per deliberazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO III: Degli Organi Sociali
Art. 6 – Gli organi della Società sono:
1) L’assemblea dei Soci
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 7 – L’Assemblea generale dei Soci si raduna una volta all’anno, ma potrà essere convocata altre volte quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Le adunanze sono valide con qualsiasi numero di Soci presenti mezz’ora dopo quella fissata. Le deliberazioni obbligano tutti i Soci. Nelle adunanze e nelle votazioni ciascun Socio, se munito di delega scritta, potrà rappresentare un Socio assente, ma non più d’uno.
L’Assemblea esamina l’andamento della Società e prende le opportune deliberazioni onde garantire l’attuazione dei fini della Società stessa, discute e delibera sui conti annuali, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo della Società è costituito da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore ad undici i quali durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo nominerà nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.
Ad uno dei Consiglieri verrà conferito l’incarico di Direttore del Bollettino Storico e delle pubblicazioni straordinarie.
Al Consiglio Direttivo sono devolute le deliberazioni di ordinaria amministrazione.
Art. 9 - Il Presidente rappresenta la Società, firma, gli atti d’ufficio e la corrispondenza, prende i provvedimenti urgenti che ritiene necessari, riferendone poi al Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza.
Art. 10 - Il Segretario-Tesoriere assiste il Presidente, compila i verbali, attende alla corrispondenza d’ufficio, cura la riscossione delle quote sociali, firma le quietanze, tiene i registri di amministrazione.
I fondi sociali sono, a cura del Tesoriere, depositati presso quello fra gli istituti di credito della Città che sarà scelto dal Consiglio Direttivo, e il ritiro delle somme occorrenti verrà fatto su assegni firmati dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente e dal Tesoriere.
Art. 11 - L’assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti che è composto da due membri effettivi e dura in carica tre anni.
TITOLO IV: Dei mezzi finanziari e dell’amministrazione
Art. 12 - La Società provvede al raggiungimento dei suoi fini:
a) con le quote di associazione dei Soci.
b) con le donazioni, oblazioni, contributi di Enti Pubblici e privati.
Art. 13 - L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14 - Ogni anno dovrà essere compilato, a cura del Consiglio Direttivo, e sottoposto all’Assemblea ordinaria, con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio patrimoniale e il rendiconto delle entrate e delle spese.
TITOLO V: Dello scioglimento della Società
Art. 15 – Lo scioglimento della Società può essere deliberata soltanto da un’assemblea straordinaria, appositamente convocata per discutere questo solo problema. La conseguente devoluzione del patrimonio sociale, in ogni caso dovrà essere destinata a un Ente affine, avente scopo di studio o di ricerca nel campo culturale.
La proposta di scioglimento deve ottenere l’approvazione di oltre la metà del totale dei voti spettanti ai Soci.